Decreto Ministeriale n. 42
Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero
dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.
297, art. 193-bis, comma 3, riguardante interventi di sostegno e di
recupero conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione e di
seconda sessione;
Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59";
Visto il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006;
Vista la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia
di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998,
n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge
11-1-2007, n. 1; Considerata la necessità di definire, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1, le modalità di recupero dei debiti formativi;
Ravvisata la necessità di stabilire la nuova ripartizione del
punteggio da attribuire al credito scolastico, ai sensi dell'art. 1,
capoverso art. 3, comma 6, e dell'art. 3, comma 1, della legge 11
gennaio 2007, n. 1, e, di conseguenza, di modificare le tabelle A, B,
C allegate al D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1988 e previste dall'art. 11
del medesimo DPR n. 323;
Decreta
Art. 1
Attribuzione del credito scolastico
-
Ai candidati agli esami di
Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007
e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il
credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della medesima legge.
-
I nuovi punteggi di credito
scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di
cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere
dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti
frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008
l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e
nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime
classi.
-
A decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato
sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che
conseguono la media del "sei".
-
Per tutti i candidati
esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione
di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può
aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per
esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati
esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.
Art. 2
Recupero dei debiti formativi
-
Il nuovo regime normativo
dei debiti formativi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei
riguardi degli studenti frequentanti la terzultima classe, secondo
le modalità definite nel successivo art. 3.
-
Ai candidati agli esami di
Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici
2006/2007 e 2007/2008, relativamente ai debiti formativi, continuano
ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3 , comma 1, della legge 11
gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della medesima legge.
Art. 3
Modalità di recupero dei debiti formativi
-
Nel caso di promozione
deliberata ai sensi dell'art. 193-bis, comma 3, del Testo Unico, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il dirigente
scolastico comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni
delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un
dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i
voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o
nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la
sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente
alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli
alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei
precedenti anni scolastici.
-
Di norma, l'alunno salda il
debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente
successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto.
Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari
situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del
recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale
del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la
possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito,
nel corso dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la
decisione assunta di promuovere alla classe terminale l'alunno che
non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima
classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia promosso
con debito formativo relativo anche alla penultima classe.
-
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano nei confronti degli alunni della
terzultima classe promossi con debito formativo nello scrutinio
finale dell'anno scolastico 2006/2007 e vengono estese agli studenti
promossi con debito formativo nello scrutinio finale dell'anno
scolastico 2007/2008.
-
Nello scrutinio del primo
trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio
di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo
dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel 1.
terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo
anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il
Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove
specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse
riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il
dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive
famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli
interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo.
-
Nei confronti degli alunni
che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi
contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
-
Il Collegio dei docenti ed
i singoli Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico
programmano criteri, tempi e modalità per l'attivazione degli
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi,
definendo altresì modalità di informativa alla famiglia da parte dei
Consigli di classe in ordine all'andamento e agli esiti delle
attività di recupero.
-
Il recupero dei debiti
formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le discipline
aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche
all'interno di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con
le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali.
-
Al fine di prevenire
l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di recupero, il
Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di
programmazione educativa e didattica, predispongono attività di
sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel
quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più
discipline.
-
I Consigli di classe, a
conclusione degli interventi di recupero, procedono ad accertare se
i debiti rilevati siano stati saldati. Di tale accertamento è data
idonea e tempestiva informazione sia agli alunni che alle famiglie.
Art. 4
Articolazione degli interventi di recupero dei debiti formativi
-
Nella organizzazione degli
interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi
può essere adottata anche un'articolazione diversa da quella per
classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono
essere raggiunti dai singoli alunni.
-
Le istituzioni scolastiche,
nella loro autonomia didattica ed organizzativa, possono attivare
gli interventi di cui al comma 1 anche a partire dal termine delle
lezioni dell'anno scolastico nel quale il debito è stato rilevato.
-
Le istituzioni scolastiche
possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività
di recupero, che prevedano collaborazioni esterne, al fine di
garantire nelle scelte la centralità dei bisogni formativi dello
studente.
Art. 5
Risorse finanziarie
-
Il Consiglio di istituto,
su proposta del Collegio dei docenti, con propria delibera, approva
annualmente un piano di fattibilità degli interventi di recupero,
anche sulla base della consistenza delle risorse a tal fine
disponibili nel fondo di istituto, comprese le erogazioni liberali
di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito nella legge n. 40 del 6 aprile 2007 ed altre eventuali
risorse provenienti dalle collaborazioni di cui al comma 3 del
precedente articolo.
-
I criteri per la
utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle
attività di recupero sono definiti in sede di contrattazione di
istituto.
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti |
Credito scolastico
(Punti) |
|
I anno |
II anno |
III anno |
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
6-8 |
7-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed
eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla
penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito
formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa
banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento
del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare
in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il
punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di
oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni
che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi
contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel
terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal
voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad
esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M =
6,5).
TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità
Media dei voti inseguiti
in esami di idoneità |
Credito scolastico
(Punti) |
M = 6 |
3 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
NOTA - M rappresenta la media
dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella
presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità
relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in
numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
TABELLA C
(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23
luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Prove preliminari
Media dei voti delle
prove preliminari |
Credito scolastico
(Punti) |
M = 6 |
3 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
8 < M ≤ 10 |
6-8 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove
preliminari. Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o
per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a
3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.
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