Decreto del Presidente
della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 249.
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria.
(Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 Luglio 1998)
STATUTO degli STUDENTI e delle STUDENTESSE
della SCUOLA SECONDARIA
INDICE
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1. |
Art. 1 |
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Vita della comunità scolastica |
2. |
Art. 2 |
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Diritti |
3. |
Art. 3 |
-
Doveri |
4. |
Art. 4 |
-
Disciplina |
5. |
Art. 5 |
-
Impugnazioni |
6. |
Art. 6 |
-
Disposizioni finali |
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Art. 1 - Vita
della comunità scolastica.
1.1- La scuola è luogo di
educazione e formazione mediante l'acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
1.2- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e
nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre
1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
1.3- La comunità scolastica,
interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il
suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani
anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della
identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
1.4- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio
di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
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Art. 2 - Diritti.
2.1- studente ha diritto ad una formazione
culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizzale inclinazioni
personali degli studenti anche attraverso una adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di
realizzare iniziative autonome.
2.2- La comunità scolastica promuove la
solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
2.3- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.
2.4- Lo studente ha diritto alla
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e
del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare
il proprio rendimento.
2.5- Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati a esprimere la loro
opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i
loro genitori.
2.6- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le
attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
2.7- Gli studenti
stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative
volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività interculturali.
2.8- La scuola si impegna a porre
progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente
favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative,
anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e
dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di
ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che
debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la
disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno
e promozione della salute e di assistenza psicologica.
2.9- La scuola garantisce
e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
2.10- I
regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio
del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del
diritto degli associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo dei locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame
con gli ex studenti e con le loro associazioni.
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Art. 3 - Doveri.
3.1- Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni
di studio.
3.2- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3.3- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente
con i principi di cui all'art. 1.
3.4- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
3.5- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
3.6- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità
della vita della scuola.
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Art. 4 - Disciplina.
4.1- I regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola,
le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo
procedimento, secondi i criteri di seguito indicati.
4.2- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica.
4.3- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4.4- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4.5- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica.
4.6- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
4.7- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari per periodi non superiori ai 15 giorni.
4.8- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica.
4.9- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
4.10- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno, ad altra
scuola.
4.11- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
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Art. 5 -
Impugnazioni.
5.1- Per l'irrogazione delle
sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5.2- Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore
e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
5.3- L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti nella scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
5.4- Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati
dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal
consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate
qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
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Art. 6 -
Disposizioni finali.
6.1- I regolamenti delle scuole
e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
6.2- Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto
dell'iscrizione.
6.3- E' abrogato il capo III del titolo I del
RD 4 maggio 1925, n. 653.
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